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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sentenza n. 2478/2022 del 05-05-2022

principi giuridici

In tema di benefici per le vittime del dovere, ai fini della valutazione dell'invalidità complessiva, devono essere applicati i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009, comprensivi del riconoscimento del danno biologico e del danno morale, al fine di uniformare i criteri di valutazione medico-legali dell'invalidità ed evitare ingiustificate disparità di trattamento tra le vittime del dovere e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

In tema di benefici per le vittime del dovere, il diritto alle differenze economiche a titolo di speciale elargizione, conseguenti al riconoscimento di una maggiore percentuale di invalidità rispetto a quella precedentemente riconosciuta in sede amministrativa, sorge con l'entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto i benefici oggetto di domanda o l'estensione degli stessi alle vittime del dovere.

In tema di benefici per le vittime del dovere, il diritto all'erogazione della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, L. 206/2004 è subordinato all'inserimento del beneficiario nella graduatoria unica nazionale aggiornata dal Ministero dell'### - ### della ### quale requisito necessario per l'erogazione dei benefici indicati dall'art. 4 D.P.R. 243/2006.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere e Percentuale di Invalidità: Criteri di Valutazione e Benefici


La pronuncia in esame affronta la complessa tematica del riconoscimento dello status di vittima del dovere e della corretta quantificazione della percentuale di invalidità, con conseguente determinazione dei benefici economici spettanti.
Il caso trae origine da un evento lesivo subito da un soggetto, all'epoca dei fatti libero dal servizio, il quale, nel tentativo di sedare una lite, riportava una ferita d'arma da fuoco. A seguito di tale evento, veniva avviato un iter amministrativo che portava al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, successivamente, dello status di vittima del dovere, con una percentuale di invalidità del 12%.
Il soggetto interessato, ritenendo tale valutazione incongrua e lesiva dei propri diritti, adiva l'autorità giudiziaria, contestando la mancata considerazione del danno morale e la sottostima dell'invalidità permanente e del danno biologico. In particolare, veniva lamentata la violazione dei criteri di valutazione previsti dal D.P.R. n. 181/2009, che impongono la determinazione di una percentuale unica di invalidità comprensiva del danno biologico e del danno morale.
Il Tribunale, preliminarmente, ha affermato la propria giurisdizione sulla controversia, ritenendo che la posizione soggettiva del ricorrente si configuri come un vero e proprio diritto soggettivo, non sussistendo margini di discrezionalità amministrativa nella determinazione dei presupposti e dell'entità dei benefici.
Nel merito, il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la fondatezza delle doglianze relative alla quantificazione dell'invalidità. In particolare, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità e le pronunce delle ### della Cassazione, ha affermato il principio dell'uniformità dei criteri di valutazione medico-legali dell'invalidità, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra le vittime del dovere e le vittime del terrorismo.
In applicazione di tale principio, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare l'effettiva entità delle lesioni riportate e di determinare la percentuale di invalidità complessiva, tenendo conto del danno biologico, del danno morale e dell'invalidità permanente, secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 181/2009.
Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, il giudice ha riconosciuto una percentuale di invalidità complessiva superiore a quella originariamente accertata dall'amministrazione, condannando il Ministero al riconoscimento delle differenze economiche spettanti a titolo di speciale elargizione.
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato le domande relative al riconoscimento dell'assegno vitalizio, in quanto subordinato all'accertamento di una menomazione pari almeno al 25%.
La pronuncia in esame, pertanto, si segnala per l'affermazione del principio dell'uniformità dei criteri di valutazione dell'invalidità e per la corretta applicazione delle disposizioni normative in materia di vittime del dovere, garantendo una tutela più ampia ed effettiva ai soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'espletamento delle proprie funzioni.
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testo integrale


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